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Come lavorare di più, guadagnare meno ed essere felici
Il nuovo mercato del lavoro secondo Bobo Maroni
di Marco Verruggio
La legge 14 febbraio 2003 n. 30, "Delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro", rappresenta il primo
amaro frutto della sconfitta maturata nel corso del 2002 da parte
dei lavoratori italiani. Una sconfitta in cui il fatto che si
sia concentrata l'attenzione quasi esclusivamente sulla questione,
beninteso importante, dell'articolo 18, ha avuto un peso fondamentale.
Il Centrodestra infatti, dopo aver cercato su quel terreno lo
sfondamento nei confronti del sindacato e il successo di immagine,
se ne è servito come specchietto per le allodole per distrarre
l'attenzione dai corposi provvedimenti di ristrutturazione del
mercato del lavoro, poi concretizzati in questa legge. Il Centrosinistra
e il sindacato hanno utilizzato l'articolo 18 come elemento catalizzatore
della battaglia contro Berlusconi perché sul terreno delle
riforme non avrebbero potuto cercare lo scontro, se non altro
per coerenza con quanto realizzato da Salvi, Treu e Cofferati
nel corso della legislatura precedente. Alla fine l'articolo 18
è rimasto, per il momento, intoccato, ma il funzionamento
complessivo del mercato del lavoro e del sistema di garanzie conquistato
in decenni di lotte dai lavoratori italiani rischia di essere
stravolto.
La legge 30 è una legge delega, ossia un provvedimento
con cui il Governo individua alcuni ambiti di intervento e si
impegna, entro un termine definito, a varare una serie di provvedimenti
indicandone le linee ispiratrici. Concretamente quindi non viene
stabilito nulla di definitivo, ma la lettura è edificante
se si vuole cercare di capire in anticipo l'orientamento del legislatore
e, per così dire, "di quale morte bisogna morire".
Ovviamente le indicazioni che vengono date sono spesso fumose
e scritte con grande attenzione a non scoprire le proprie carte.
E' necessario pertanto uno sforzo di interpretazione, cercando
di leggere i vari articoli alla luce della filosofia di Maroni,
che è poi la filosofia del Libro Bianco di Marco Biagi.
Naturalmente è impossibile dare un resoconto analitico
del contenuto di questo provvedimento nel poco spazio a disposizione.
Cercherò tuttavia di metterne in luce almeno gli aspetti
a mio parere più gravidi di conseguenze.
Servizi per l'impiego
Di fatto si punta a ridefinire le funzioni del Collocamento pubblico,
riducendolo a uno dei tanti soggetti che operano sul mercato del
lavoro, con al massimo una funzione di coordinamento e di supporto
nei confronti dei soggetti privati (collocamenti privati e agenzie
di lavoro interinale). Questi ultimi beneficiano di importanti
agevolazioni, tra cui l'eliminazione del vincolo dell'oggetto
esclusivo, ovverosia potranno fornire a un'azienda, oltre al servizio
di intermediazione di manodopera, anche servizi di altro genere.
Si elimina quindi una clausola di garanzia rispetto a eventuali
conflitti di interesse. Faccio un esempio concreto. La società
A fornisce all'azienda B manodopera e anche un servizio di consulenza,
certificazione e fornitura di materiali relativi alla sicurezza.
Se quest'ultima attività frutta ad A guadagni considerevoli
è evidente che essa sarà portata a esaudire le richieste
di B in merito alla selezione del personale anche quando queste
violino la normativa vigente, realizzando ad esempio forme di
discriminazione in base al sesso, alla razza, all'orientamento
politico, ecc.
Tra i nuovi soggetti in grado di realizzare forme di intermediazione
compaiono i cosiddetti organismi bilaterali, costituiti da associazioni
padronali e sindacati, così come università e scuole
superiori, col risultato di trasformare definitivamente la scuola
in un serbatoio di forza lavoro al servizio delle aziende.
Contratti misti:
sono i contratti cosiddetti a contenuto formativo: formazione
lavoro, apprendistato, cui si affiancano le varie forme di tirocinio
e stage. Ovviamente se ne favorisce la diffusione, in funzione
di raccordo tra scuola e impresa, riconoscendo agli organismi
bilaterali e agli enti pubblici competenze autorizzatorie in materia
e sostenendo l'adozione di questi contratti con abbondanti finanziamenti
a beneficio delle aziende.
Tempo parziale:
viene favorito il ricorso ai contratti part time, estendendone
l'utilizzo (ad esempio al settore agricolo) e favorendone l'adozione
in termini di sempre maggiore flessibilità (variazioni
dell'orario, ricorso al lavoro supplementare).
Altre forme contrattuali:
viene introdotto il lavoro a chiamata, quello che, per intenderci,
aveva fatto scoppiare il caso Zanussi: il lavoratore sta a disposizione
dell'azienda, che lo chiama in caso di necessità. Se si
impegna ad accorrere ad ogni chiamata avrà diritto a una
"congrua" indennità di disponibilità,
sennò prenderà soltanto lo stipendio per il lavoro
effettivamente svolto. Il lavoro interinale viene esteso al settore
agricolo. Lavoro interinale e part time possono essere utilizzati
per coprire le quote obbligatorie di lavoratori disabili stabilite
per legge. Si prevede la stipula di contratti scritti per quanto
riguarda le collaborazioni coordinate e continuative e una serie
di tutele relative a maternità, malattia e infortunio,
naturalmente senza entrare nel dettaglio. Si prevede la possibilità
di regolarizzare l'assunzione di disoccupati di lungo periodo
o soggetti svantaggiati che prestino lavoro presso famiglie o
enti no profit attraverso buoni. E' una tecnica già utilizzata
in altri paesi europei. In sostanza se ho bisogno di pulire il
giardino, posso chiedere allo Stato di farmi avere un buono corrispondente
a un certo numero di ore di lavoro. Il buono mi dà diritto
a comprare la forza lavoro di un disoccupato di lungo periodo
o di un disgraziato di vario genere senza costringermi a sopportare
la "grave responsabilità" di assumerlo.
Certificazione dei rapporti di lavoro:
per ridurre i contenziosi in materia di lavoro si introduce questo
nuovo istituto. Anche in questo caso un esempio è il modo
migliore per far capire la sostanza. Mario viene assunto presso
l'Hotel Ambassador per fare pulizia nelle camere. E' chiaro come
il sole che Mario ha un rapporto di assoluta autonomia nei confronti
dell'azienda quindi gli viene fatto un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa. Per evitare che Mario decida di impugnare
tale contratto, sostenendo magari che questo mascherava un rapporto
di lavoro subordinato, il titolare dell'albergo e Mario dichiarano
all'organismo bilaterale formato da Federturismo e Cisl che Mario
pulirà le camere come co.co.co., nella massima autonomia,
decidendo liberamente quali detersivi utlizzare. L'organismo bilaterale
certificherà allora che quel rapporto di lavoro si inquadra
effettivamente nella tipologia del lavoro parasubordinato e tale
certificazione avrà valore legale in caso di contenzioso.
L'unica possibilità di impugnazione del contratto da parte
di Mario sarà quella di dimostrare che in realtà
i detrsivi non li sceglieva lui ma la Direzione dell'Ambassador!
Ispettorato del lavoro:
è uno degli articoli più fumosi. Il principio fondamentale
che viene enunciato è che è necessario "semplificare"
il funzionamento dei servizi ispettivi definendo "un raccordo
efficace tra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali". In soldoni vuol dire che
lo Stato eserciterà una pressione per far sì che
le controversie tra lavoratore e azienda si concludano attraverso
un tentativo di conciliazione, ossia un patteggiamento, che, come
ben sa chi ci è passato, è una soluzione sempre
favorevole a chi è in torto, cioè di solito al datore
di lavoro. Per intenderci, se un dipendente vanta un credito di
20 milioni nei confronti della sua azienda, attraverso il tentativo
di conciliazione obbligatorio presso l'Ufficio Provinciale del
Lavoro se va bene ne recupera 10. In questo modo evidentemente
si semplificano le procedure, ma non certo per il malcapitato
che vede sfumare i 10 milioni.
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