|
IL GLOSSARIO DELLA PRECARIETA'
Lavoro a tempo determinato
Contratto di lavoro che prevede in origine il termine della prestazione.
Durante la vigenza del contratto il lavoratore è formalmente
titolare di tutti i diritti e di tutte le prestazioni previste
per il lavoratore assunto a tempo indeterminato e conserva per
un anno il diritto ad essere richiamato al lavoro dalla medesima
ditta nel momento in cui questa faccia ricorso a nuove assunzioni
per la medesima qualifica.
Nel passato la facoltà del ricorso a questa tipologia di
contratto era limitata a pochi specifici casi e il parametro della
durata era rigido: era cioè possibile un solo rinnovo del
contratto e l'eventuale prosecuzione del rapporto anche per un
solo giorno oltre detto termine comportava l'automatica trasformazione
del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Attualmente la normativa ha esteso notevolmente l'applicabilità
di questo contratto e ha reso non più perentorio il termine
fissato. Ad esempio la prestazione oltre i termini prefissati
non si risolve più con la trasformazione del rapporto in
contratto a tempo indeterminato ma con una maggiorazione della
retribuzione.
Come detto precedentemente i lavoratori a tempo determinato in
Italia nel 1999 sono quantificati dall'ISTAT in circa 1.410.000
unità, pari poco meno del 7% del totale degli occupati
e al 9,5% degli occupati dipendenti. I contratti a tempo determinato
coprono più del 50% del flusso degli avviati complessivi.
Dalle fonti Ministero del Lavoro e Confinterim sappiamo che nel
1999 i lavoratori con contratti di formazione lavoro sono stati
372.283 (dato al I semestre), quelli con contratti di apprendistato
437.757 (dato ad Agosto), gli LSU/LPU 144.139 (dato al I semestre),
i PIP 12.999 (stock medio annuo) ed infine quelli con contratto
temporaneo 194.836. Quest'ultimi sommando i dati delle imprese
fornitrici aderenti a Confinterim e quelli della Manpower, che
detiene il 20-25% del mercato del lavoro interinale in Italia,
sono quantificati in 239.230 unità. Stando ai dati forniti
da Confinterim il lavoratore temporaneo tipo è maschio
(62%) con un'età media di 30 anni, diplomato (53%). Buona
parte di essi è impiegata in imprese metalmeccaniche. I
lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato dall'impresa
fornitrice, sempre secondo i dati Confinterim, sono il 22,6%.
Essi vengono utilizzati dalle imprese prevalentemente per far
fronte a picchi di lavoro (70%) e in minor misura per sostituire
lavoratori assenti (18%) o per far fronte ad assetti produttivi
non previsti (12%).
Il settore in cui il tempo determinato è maggiormente diffuso
è quello definito dall'ISTAT "altre attività"
(60,9%) che comprende tutto il settore terziario. Delle restante
parte il 27% va all'industria e il 12,1% all'agricoltura.
Poiché l'ISTAT ci dice che " i lavori temporanei sono
di qualità inferiore rispetto ai lavori permanenti, in
termini di qualificazione professionale", questi soggetti
oltre che ai rischi della disoccupazione sono particolarmente
esposti anche al rischio di passare da un lavoro precario ad un
altro senza riuscire nel tempo ad avere un'occupazione stabile,
in mancanza peraltro per una parte di loro anche di una protezione
sociale.
Ancora una volta vanno evidenziate le differenze territoriali.
Si pensi che nel Sud a distanza di tre anni dal primo lavoro a
tempo determinato soltanto il 5% dei riesce a trovare un'occupazione
stabile e a distanza di 5 anni meno del 15%.
Un ultimo importante dato da segnalare è che a distanza
di tre anni dal primo impiego a tempo determinato, il 49,1% dei
lavoratori meridionali è inoccupato, contro il 25,4% dei
lavoratori residenti nel Nord- Ovest.
L'impressione è che si faccia del tempo determinato un
utilizzo funzionale al sistema economico nel Nord, ossia è
un canale di ingresso, di professionalizzazione e consente alle
imprese un "utilizzo" di specifiche professionalità
per il tempo necessario. Sostanzialmente vi è una flessibilità
condivisa nel sistema. Al Sud invece si ha l'impressione di una
flessibilità strutturale nel sistema e utilizzata dalle
imprese, ma singolarmente. La questione sembra ricondursi non
tanto al tema della professionalità, quanto al costo del
lavoro.
Contratto di formazione e lavoro
Rapporto di lavoro della durata di 18 o 24 mesi instaurato, dietro
presentazione e approvazione di un progetto, con persone di età
compresa entro i 32 anni. Formalmente detto contratto è
finalizzato a fornire il lavoratore, sia mediante una formazione
teorica che attraverso l'inserimento nell'attività produttiva
e lavorativa vera e propria, di una professionalità esemplificata
dal passaggio da una qualifica iniziale ad una qualifica finale
superiore espressamente indicate nel contratto. La differenza
sostanziale tra questo contratto ed il rapporto di apprendistato
è determinata dal fatto che è possibile assumere
con CFL anche persone di elevato grado di istruzione (diploma
di scuola superiore e laurea). Nei fatti la formazione teorica
- quando realmente effettuata - si risolve in un adempimento formale
e questa tipologia di contratto diviene nella sostanza una sorta
di periodo di prova di abnorme durata, esente per l'azienda di
contributi previdenziali, nel quale il lavoratore "spera"
in una trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato
al termine del CFL.
Apprendistato
Storico rapporto di lavoro atipico caratterizzato dal connubio
tra formazione e lavoro e finalizzato alla fornitura di una qualificazione
professionale a giovani privi di un significativo grado di istruzione.
La durata del rapporto di apprendistato è fissata nel Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro e può raggiungere i 5 anni.
L'età massima per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato
è andata lievitando nel tempo raggiungendo gli attuali
24 anni per le aree rientranti nell'Obiettivo "2" del
Fondo Sociale Europeo. L'apprendista si caratterizza per una decurtazione
della retribuzione la cui entità è prevista anch'essa
nei CCNL e, di fatto, per l'esenzione contributiva della quota
a carico del datore di lavoro.
La parte "formativa" del rapporto, dopo gli anni cinquanta
ed i primi anni sessanta, ovvero dopo il primo decennio di applicazione
della legge istitutiva dell'apprendistato, è di fatto scomparsa
risolvendo questo rapporto atipico in una forma di contratto a
termine, più o meno prolungato nel tempo, particolarmente
vantaggioso per il datore di lavoro.
Lavoro interinale (in affitto)
Introdotto con il cosiddetto Pacchetto Treu, legge del 1996 che
introduce per la prima volta il prestito di manodopera. Nella
sostanza l'azienda che ha bisogno di lavoratori si rivolge a specifiche
agenzie autorizzate a livello nazionale che inviano il numero
di lavoratori richiesto con le specifiche qualifiche. Questi lavoratori
possono essere o meno dipendenti di dette agenzie. La prestazione
lavorativa, che può durare da qualche giorno a qualche
mese e che può essere prorogata indefinitamente, pur se
prestata alle dirette dipendenze dei preposti dell'azienda e promiscuamente
ai dipendenti di questa, non comporta l'instaurazione ed il riconoscimento
di alcun rapporto di lavoro con l'azienda utilizzatrice.
La legge rimanda ai CCNL l'individuazione dei casi consentiti
di ricorso al lavoro interinale e delle qualifiche per le quali
e possibile detto ricorso escludendo quelle di basso profilo professionale.
Gli accordi fino ad ora già sottoscritti escludono però
in pratica le sole qualifiche formalmente esistenti sulle dei
contratti ma di fatto inesistenti nelle aziende, ovvero vengono
comprese nella fattispecie le qualifiche di ingresso più
basse utilizzate dalle aziende.
Per quanto attiene all'individuazione della casistica che consenta
il ricorso all'interinale la tendenza è a ricomprendere
nelle motivazioni anche i cosiddetti "picchi" produttivi
che, nell'attuale sistema di produzione "just in time"
spinto, altro non sono che il terreno di scontro nell'ambito della
concorrenza sul mercato giocata sul piano della flessibilità
del lavoro.
Collaborazioni coordinate e continuative
A seguito del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale degli
ultimi anni che ha fatto discendere in maniera sempre più
consequenziale l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
dalla volontà delle parti e non più dalla concorrenza
oggettiva di una serie di parametri e indicatori (rispetto di
un orario di lavoro, inserimento nell'organizzazione produttiva
e aziendale, vincolo di subordinazione gerarchica), si è
andato estendendo questo rapporto di lavoro atipico che se pone
a carico del prestatore d'opera per intero gli obblighi del contratto
di lavoro e cioè la prestazione lavorativa, libera il ricevente
la prestazione, ovvero il datore di lavoro, di tutti i relativi
obblighi imposti dalla legislazione sociale. Il lavoratore è
tenuto a fornire la propria prestazione negli orari, nei luoghi
e nei termini fissati, mentre a carico del datore di lavoro ricade
il solo obbligo del pagamento di detta prestazione con il rilascio
di una ricevuta e la trattenuta della relativa ritenuta d'acconto
ai fini fiscali.
Il collaboratore coordinato e continuativo, in quanto lavoratore
autonomo, non ha diritto ai contributi previdenziali, alle ferie,
alla gratifica natalizia, all'indennità di malattia, ecc.,
e, naturalmente, alla conservazione del "contratto"
al termine della sua scadenza.
Gli iscritti al fondo INPS del 10-13% (contratto coordinato e
continuativo), cosiddetti "attivi", al 9 maggio 2000
sono 1.781.597. Nel primo anno si è avuto un incremento
del 22,6%, nel 1998 del 15,1% e nel 1999 del 13,3%. (Tab 5).
L'elevata femminilizzazione avutasi nel fondo INPS soprattutto
per le regioni del Meridione induce a ipotizzare che nelle regioni
a deficit di sviluppo le donne, che incontrano in questi mercato
maggiori difficoltà nel trovare lavoro, come dimostrano
gli elevati livelli di disoccupazione della componente femminile,
trovino con più facilità lavori "parasubordinati".(Fig.2)
Borse Lavoro e Piani di inserimento professionale
Questi due fattispecie non ricadono nella tipologia dei rapporti
di lavoro: i "giovani" entro i 32 anni impiegati erano,
sono e rimangono disoccupati o inoccupati. Su istanza approvata
dell'azienda che non deve aver effettuato licenziamenti per riduzione
di personale nell'ultimo anno e che deve occupare stabilmente
più di tre dipendenti, il collocamento invia il numero
di disoccupati richiesto che viene (o, meglio, dovrebbe essere)
impiegato per 20 ore a settimana nella normale attività
lavorativa dell'azienda. Questi lavoratori, non comportano alcun
onere a carico dell'azienda, ricevono un assegno/sussidio dall'INPS
rispettivamente di L.800.000 e L.640.000, senza, ovviamente, alcun
riconoscimento dell'attività svolta ai fini previdenziali.
La durata delle borse lavoro e dei piani di inserimento professionale
varia dai dieci ai dodici mesi. Al termine della borsa lavoro
o del piano di inserimento professionale l'azienda conserva la
possibilità di instaurare con il giovane un qualunque rapporto
di lavoro, ivi compreso un CFL della durata di 24 mesi.
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)
Nascono come ammortizzatore sociale per i lavoratori espulsi dal
sistema produttivo attraverso l'istituto della mobilità
(lavoratori esclusi dal ciclo produttivo che rimangono "a
disposizione", ma che poi finiscono in CIG), ma si estendono
in breve tempo alla categoria dei disoccupati e degli inoccupati
di lunga durata, ovvero con oltre 24 mesi di iscrizione nelle
liste di collocamento.
I progetti LSU sono presentati da enti pubblici (Ministeri, Comuni,
Provincia, Comunità montane, ecc.) e dovrebbero occupare,
per un sussidio mensile erogato dall'INPS per conto del Fondo
per l'Occupazione di L. 850.000 lorde, i disoccupati avviati per
20 ore a settimana nella fornitura dei servizi complementari ed
aggiuntivi previsti nel progetto presentato dall'ente. Nella realtà
da anni questi precari vengono utilizzati nella stragrande maggioranza
a copertura delle carenze d'organico degli enti, ad esempio come
personale ausiliario nelle scuole o come addetti ai servizi cimiteriali,
e, specie nei comuni più piccoli, per lo stesso funzionamento
degli uffici comunali. Benché cioè la legge escluda
espressamente l'impiego di questi precari in attività e
servizi sostitutivi di quelli già erogati direttamente
o tramite appalti dall'ente - e ciò fondamentalmente per
evitare un'evidente turbativa nel relativo mercato del lavoro
- gli LSU sono impiegati di fatto proprio come strumento di precarizzazione
dello stesso pubblico impiego e le società previste, benché
di fatto realizzabili solo con la totale copertura finanziaria
dell'ente attuatore, si caratterizzano per una caduta di garanzie
nei confronti dei lavoratori chiamati a fornire gli stessi servizi
sino ad oggi forniti da dipendenti pubblici.
Terziarizzazioni
Consistono nella cessione di rami d'azienda, ma anche di particolari
settori e singole attività ad altre società da parte
di grandi società. E' il caso della FIAT di Piedimonte
S.Germano dove ormai oltre 2.000 lavoratori dei circa 7.000 impegnati
nello stabilimento non sono più dipendenti FIAT.
La filosofia delle terziarizzazioni è la specializzazione.
La società capofila si solleva dai problemi e dai rischi
connessi ad una determinata serie di attività intimamente
connesse al conseguimento del proprio obiettivo produttivo, trasformandole
da proprie attività problematiche in appalto di servizi
"chiavi in mano" in cui gli oneri della fornitura, dei
suoi tempi e dei suoi termini sono completamente scaricati sull'appaltatore
che, di regola, non ha una consistenza economica e societaria
tale da consentirgli di trattare da pari a pari con l'appaltante.
E' il caso, ad esempio, della terziarizzazione della logistica
(quasi 600 lavoratori) della FIAT di Piedimonte alla Logint. S.p.A.
Questa società ha un capitale sociale di un miliardo ma
deve garantire una copertura economica di quattordici miliardi:
appare allora di tutta evidenza che detta società nasca
con qualcosa come tredici miliardi di debiti che le precludono
qualsiasi margine di manovra e di autonomia rispetto ad una capofila
che potrà sempre e comunque imporle le proprie condizioni
di lavoro.
I lavoratori terziarizzati perdono di fatto la reale azienda per
cui producono, non trattano più con chi trae profitto dal
loro lavoro, ma con un intermediario dai margini di manovra ridotti
al lumicino.
Esternalizzazioni
Simili alle terziarizzazioni e di analogo meccanismo, consistono
nel trasferimento all'esterno dello stabilimento di lavorazioni
sino ad allora effettuate con proprio personale dipendente. Anche
in questo caso il committente si sgrava delle problematiche e
dei rischi connessi alla lavorazione scaricandoli sull'impresa
appaltatrice. I lavoratori di quest'ultima saranno chiamati a
rispondere in termini di condizioni di lavoro alle pretese di
competitività dettate dalla committente che, come nel caso
della Fiat nella provincia di Frosinone, di fatto agisce spesso
in una sorta di regime di monopolio per una miriade di piccole,
medie e grandi imprese del territorio.
Cooperative di facchinaggio
In molte aziende, i lavori di movimentazione dei carichi, il carico
e lo scarico delle merci e le attività connesse, ma spesso
(e contro la legge!) anche il semplice lavoro di manovalanza connesso
all'attività produttiva, in luogo dall'essere fatto eseguire
da proprio personale assunto, viene fatto eseguire dal personale
messo a disposizione dalle cosiddette cooperative di facchinaggio.
Dette cooperative, spesso tali solo formalmente, si avvalgono
del particolare regime previsto da una legge sui mestieri girovaghi
della fine degli anni '50, che individuava nei "liberi facchini"
e nelle carovane di facchini una forma particolare di mestiere
autonomo. Detta legge prevede una "tariffa" per il libero
facchino imprenditore di se stesso e un salario convenzionale
(ora sotto le 40.000 lire al giorno) su cui versare i contributi
previdenziali.
Sulla base di questo particolare regime giuridico, di regola artatamente
adottato, i cosiddetti soci delle cooperative non hanno alcuna
garanzia di conservazione del lavoro, vengono pagati esclusivamente
per il numero di giornate effettivamente lavorato, non hanno ferie,
tredicesima, liquidazione e ricevono un'indennità di malattia
o di infortunio proporzionata non già all'effettivo salario
percepito ma al salario convenzionale su cui vengono versati i
contributi.
Cooperative di produzione e servizi
Raramente il sistema della cooperazione rispecchia i principi
mutualistici che ne sono all'origine. Spesso, troppo spesso, l'effettiva
gestione delle cooperative non ricade nelle mani dei soci ma risiede
nelle mani di figure che hanno trovato nella formula della cooperazione
un utile strumento per il conseguimento dei propri interessi.
I soci delle cooperative non hanno le medesime tutele dei lavoratori
dipendenti: non hanno una garanzia né del salario, né
degli altri istituti contrattuali che possono essere "concordemente"
disattesi.
La tendenza che sembra affermarsi in specie nella gestione dei
servizi pubblici e che sull'altare delle convenienze economiche
vuole esternalizzati detti servizi proprio a favore di queste
cooperative, al di là dei luoghi comuni di una presunta
maggiore efficienza del privato, si fonda essenzialmente su una
verticale caduta di tutele per i lavoratori: se appaltare un servizio
costa meno che fornirlo con propri dipendenti, ciò di fatto
o dipende da una riduzione del servizio stesso o da un minor costo
della manodopera
Il terzo settore
Nel variegato arcipelago del volontariato e delle organizzazioni
non governative è da tempo aperto un dibattito su chi,
al di là dell'attività volontaria presta all'interno
dell'organizzazione una vera e propria prestazione lavorativa.
E' infatti arcinoto come l'ambiguo confine posto in questo caso
tra il lavoro e la prestazione volontaria provochi evidenti fenomeni
di sfruttamento che spesso sconfinano in quello che è stato
definito un vero e proprio "lavoro servile".
Se il dibattito sul tema si aggroviglia sul piano politico, etico
e sociale, non vi è dubbio come una siffatta specificità
riverberi i propri effetti sull'insieme dell'organizzazione e
delle tutele del lavoro quando il terzo settore si chiama ed è
chiamato ad assolvere compiti di supplenza dell'intervento pubblico,
quando cioè di fatto pretende di svolgere e svolge un lavoro
di interesse collettivo in sostituzione di un intervento pubblico
assente o deficitario.
Part-time
Quella che tra le diverse forma dell'atipico è il meno
atipico, almeno quando si associa al tempo indeterminato. I lavoratori
part-time sono secondo i dati ISTAT 1.636.000, e le donne sono
la maggioranza (71,9%) di quanti lavorano con questo tipo di contratto.
Il part-time ha il peso più elevato sul lavoro dipendente
nelle classi di età dei giovanissimi da 15 a 24 anni e
in quella dei più anziani (di 65 anni e più).
Un dato da evidenziare è che il part-time, al pari del
tempo determinato è maggiormente diffuso tra chi ha un
basso titolo di studio (l'11,7% dei dipendenti con la licenza
elementare, e l'8,2% di chi ha la licenza media) e tra chi svolge
professioni poco qualificate (il 19,3% del personale non qualificato
e il 15,5% delle professioni relative alle vendite e servizi alle
famiglie).
Il settore con il più elevato peso di lavoratori par-time
è l'agricoltura (16,3%), seguita dal commercio (14%) e
dai servizi di mercato (12,2%).
In termini di incidenza sull'occupazione part-time nel 1998 il
settore pubblico copriva una percentuale del 3,9% (2% per i maschi
e 4,5% per le femmine).
|